Sez. 1, Sentenza n. 15 del 04/01/1978 (Rv. 389292 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - CONSEGUIMENTO DEL BENEFICIO DA PARTE DEL TERZO - CONDIZIONI - CAUSE DI ESCLUSIONE O DI IMPEDIMENTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - OPPONIBILITA AL BENEFICIARIO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - CONSEGUIMENTO DEL BENEFICIO DA PARTE DEL TERZO - CONDIZIONI - CAUSE DI ESCLUSIONE O DI IMPEDIMENTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - OPPONIBILITA AL BENEFICIARIO.*
Nel contratto di Assicurazione a favore del terzo il beneficiario in tanto puo conseguire e far valere il promesso beneficio, in quanto il contratto stipulato a suo favore sia oggettivamente capace di produrlo e, in caso affermativo, con gli oneri e i limiti inerenti al contratto medesimo, poiche l'attribuzione del diritto al terzo anziche allo stipulante non puo risolversi in danno del promittente, ne peggiorare la sua posizione contrattuale: conseguentemente, la causa che esclude o impedisce la garanzia assicurativa, esonerando l'assicuratore dall'Obbligo suo, e opponibile al beneficiario non meno che allo stipulante. (Conf 1779/77, mass n 385501).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1413, Cod. Civ. art. 1920
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)