Sez. L, Sentenza n. 4917 del 03/03/2014 (Rv. 629856 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Termine di conclusione del procedimento di 180 giorni - Carattere perentorio - Sussistenza - Decorrenza dall'inizio del procedimento - Sospensione per la pendenza del procedimento penale - Nuova decorrenza dalla data di comunicazione della sentenza definitiva all'amministrazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
In tema di provvedimento disciplinare (nella specie, destituzione) nei confronti di dipendenti pubblici condannati con sentenza penale irrevocabile per i medesimi fatti addebitati nel procedimento disciplinare, il termine di 180 giorni previsto dall'art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n.97 (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), per la conclusione del procedimento disciplinare, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ha carattere perentorio e decorre dalla data di inizio del procedimento o, nel caso in cui questo sia stato giĆ iniziato e poi sospeso per la pendenza del procedimento penale, dalla data in cui viene riavviato dopo la comunicazione della sentenza definitiva all'amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)