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Sez. L, Sentenza n. 15320 del 09/07/2007 (Rv. 598549 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Termine di conclusione del procedimento di 180 giorni - Decorrenza dall'inizio del procedimento - Termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza penale di condanna per l'inizio del procedimento - Cumulabilità dei diversi termini - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598549-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di provvedimento disciplinare (nella specie, destituzione) nei confronti di dipendenti pubblici condannati con sentenza penale irrevocabile per i medesimi fatti addebitati nel procedimento disciplinare, la disposizione dell'art. 5 comma 4 della legge n. 97 del 2001, secondo la quale "il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o proseguimento" si interpreta nel senso che detto termine decorre dal momento in cui il procedimento disciplinare è stato concretamente iniziato o proseguito, e non dal momento successivo in cui sarebbe venuto a maturazione il diverso termine di giorni 90 previsto per l'inizio o il proseguimento.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)