Sez. 1, Sentenza n. 5798 del 15/11/1995 Cc. (dep. 17/01/1996) Rv. 203439 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti | D.P.R. n. 394 del 1990 - Revoca dell'indulto - Pena da considerare in caso di giudizio abbreviato - È quella finale.
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti
Nel caso di giudizio abbreviato la pena in concreto irrogata - e quindi quella alla quale si deve fare riferimento ai fini della revoca dell'indulto ex D.P.R. n. 354 del 1990 - è quella finale, determinata dopo l'applicazione della riduzione di un terzo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)