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Sez. 1, Sentenza n. 3093 del 19/05/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202084 - 01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti | d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Revoca conseguente a condanna, per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo, a pena detentiva non inferiore a due anni - Nozione di pena detentiva non inferiore a due anni.
Stato
decisa il 1995-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202084-01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti

La disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 la quale stabilisce che il beneficio dell'indulto concesso con lo stesso decreto va revocato di diritto ove colui che ne ha usufruito commetta, nell'arco di cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, un delitto non colposo per cui riporti "condanna a pena detentiva non inferiore a due anni" - va intesa nel senso che la revoca opera unicamente nel caso in cui il beneficiario subisca, per un delitto doloso, condanna a pena detentiva di una certa entità, determinata in concreto sulla base di tutte le sue componenti, dopo avere tenuto conto delle possibili circostanze del reato e dell'aumento per la continuazione, nonché della riduzione di pena conseguente all'adozione del procedimento speciale di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., che ha carattere premiale e non è assimilabile a nessuna circostanza attenuante del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)