Sez. 1, Sentenza n. 2877 del 11/05/1995 Cc. (dep. 05/06/1995) Rv. 201475 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti | d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Revoca dell'indulto - Condizioni - Pena inflitta - Riduzione connessa al rito speciale - Va conteggiata.
Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti
Per la determinazione del "quantum" di pena inflitta rilevante ai fini della revoca dell'indulto (nella specie ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394), si deve tener conto delle diminuzioni di pena effettuate in applicazione degli artt. 442 e 444 cod. proc. pen.. (In motivazione la S.C. ha osservato che, se è vero che le diminuzioni di pena connesse al patteggiamento e al giudizio abbreviato hanno carattere processuale e non sostanziale, non sono soggette al giudizio di comparazione, non influiscono sui termini di prescrizione e vanno computate per ultime, dopo l'eventuale aumento per la continuazione, è anche vero che tali caratteristiche, pur così anomale, non possono superare dei limiti ben precisi, e in particolare non possono obliterare la circostanza che la riduzione di pena per il rito speciale costituisce un elemento che confluisce nella valutazione definitiva con la quale il giudice, come rappresentante della potestà punitiva dello Stato, ha ritenuto di dover correlare, in concreto, la pena alla condotta criminosa, e che sarebbe in contrasto con la scelta di fondo del legislatore, di incentivare la scelta di riti alternativi, ritenere la non operatività di detta riduzione proprio là dove si disputa in materia di effettiva espiazione della pena).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)