Sez. 2, Sentenza n. 5647 del 28/10/1982 (Rv. 423421 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - DISCIPLINA EX ART. 1419, PRIMO COMMA, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ ALL'IPOTESI DI NEGOZIO CON PLURALITÀ DI SOGGETTI PER ALCUNO DEI QUALI ABBIA STIPULATO UN FALSUS PROCURATOR.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - DISCIPLINA EX ART. 1419, PRIMO COMMA, COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ ALL'IPOTESI DI NEGOZIO CON PLURALITÀ DI SOGGETTI PER ALCUNO DEI QUALI ABBIA STIPULATO UN FALSUS PROCURATOR.*
L'art. 1419, primo comma, cod. civ. - secondo cui la nullità parziale del contratto o di singole clausole può estendersi all'intero negozio quando risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità - non è applicabile allorché una parte del contratto non sia inficiata da nullità, ma - come nel caso di negozio con pluralità di soggetti per alcuni dei quali abbia stipulato un falsus procurator - sia invece valida, pur se ad efficacia sospesa sino all'eventuale ratifica del dominus. (V 91/75, mass n 373351; (V 2739/74, mass n 371200; (Conf 4301/80, mass n 408173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)