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Sez. 3, Sentenza n. 4301 del 05/07/1980 (Rv. 408173 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - DEROGA PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART 1419 COD CIV - INAPPLICABILITA ALL'IPOTESI DI NEGOZIO CON PLURALITA DI SOGGETTI, ALCUNO DEI QUALI RAPPRESENTATO DA UN FALSUS PROCURATOR.*
Stato
decisa il 1980-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408173-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - DEROGA PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART 1419 COD CIV - INAPPLICABILITA ALL'IPOTESI DI NEGOZIO CON PLURALITA DI SOGGETTI, ALCUNO DEI QUALI RAPPRESENTATO DA UN FALSUS PROCURATOR.*

La deroga al principio generale della conservazione del contratto prevista dal primo comma dell'art 1419 cod civ - secondo cui la nullita parziale del contratto medesimo o di una sua singola clausola puo estendersi all'intero negozio quando risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che e colpita da nullita - non e applicabile allorche una parte del contratto non sia inficiata da nullita ma - come nel caso di negozio con pluralita di soggetti per alcuno dei quali abbia stipulato un falsus procurator - sia invece valida, pur se ad efficacia sospesa fino all'eventuale ratifica del dominus. (V 91/75, mass n 373351; (V 2739/74, mass n 371200).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)