Sez. L, Sentenza n. 176 del 16/01/1975 (Rv. 373351 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DI PRESTAZIONE DEL LAVORO - EFFETTI - DISCIPLINA SULLA RISOLUZIONE PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA - APPLICABILITA - FORME DI RECESSO PREVISTE DALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - COMPATIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DI PRESTAZIONE DEL LAVORO - EFFETTI - DISCIPLINA SULLA RISOLUZIONE PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA - APPLICABILITA - FORME DI RECESSO PREVISTE DALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - COMPATIBILITA.*
Poiche il contratto di lavoro da luogo ad un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell'altra, sono ad esso applicabili i principi dettati, in via generale, per ogni tipo di contratto, dagli artt 1265 e 1463 cod civ per cui la sopravvenuta impossibilita della prestazione da parte del lavoratore, che non sia riconducibile ai casi di sospensione legale del rapporto previsti dagli artt 2110 e 2111 cod civ, e che si profili di durata indeterminata o indeterminabile, importa di regola la conseguenza della risoluzione del rapporto. Ne il fatto che tale effetto si verifica di diritto esclude che la parte possa avvalersi delle forme del recesso stabilite dalla legge 15 luglio 1966 n 604 per manifestare l'assenza di un suo interesse al mantenimento di quel vincolo giuridico, ormai privo di valore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)