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Sez. 1, Sentenza n. 1416 del 04/02/1993 (Rv. 480733 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Presidente della Regione Puglia - Deliberazione della Giunta Regionale di stare in giudizio - Produzione e menzione nel ricorso - Omissione - Conseguenze - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480733-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici

È inammissibile per difetto di capacità processuale dell'ente ricorrente (art. 75, terzo comma, cod. proc. civ.) - e l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio - il ricorso per cassazione proposto dal Presidente della Regione Puglia senza produrre, né comunque menzionare nel ricorso, la deliberazione della Giunta regionale di stare in giudizio, prescritta dall'art. 41, secondo comma, lettera g) dello statuto della Regione Puglia approvato con legge 22 maggio 1971 n. 349.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3, Legge 22/05/1971 num. 349 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)