Sez. L - , Ordinanza n. 20917 del 30/09/2020 (Rv. 658921 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario - Indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 - Utilità ai fini previdenziali e assistenziali - Sussistenza - Conseguenze - Base di calcolo indennità di buonuscita - Inclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
In tema di trattamento economico del personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, per effetto della sentenza n. 126 del 1981, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 nella parte in cui escludeva l'utilità, a fini previdenziali e assistenziali, dell'indennità "ivi" disciplinata, quest'ultima concorre a formare la base contributiva rilevante ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 38, comma 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)