Sez. 1, Sentenza n. 17337 del 06/12/2002 (Rv. 559023 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Momento della determinazione dell'indennità - Riferimento alla data del decreto di espropriazione - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Tra l'indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene, attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, sussiste un indissolubile collegamento, nel senso che l'ammontare dell'indennità deve determinarsi con riferimento alla data del provvedimento ablatorio, onde la stima del valore del fondo, ai fini della liquidazione della medesima indennità, va compiuta, secondo un'interpretazione che appare la più conforme al dettato costituzionale (Corte cost., sent. n. 442 del 1993), in relazione al momento in cui si conclude la vicenda espropriativa, fissato in quello dell'emissione del decreto di espropriazione, e non in relazione al momento del decreto di occupazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)