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Sez. 1, Sentenza n. 425 del 15/01/2000 (Rv. 532893 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Momento di riferimento per la valutazione del bene espropriato - Quello dell'occupazione - Esclusione - Quello dell'espropriazione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532893-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di criteri per la determinazione dell'indennità d'espropriazione, il tenore letterale dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (nella parte in cui prevede che ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree si deve fare riferimento "al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio") intende solo riaffermare il principio dell'irrilevanza del vincolo espropriativo ai fini dell'accertamento del valore del bene. Esso, pertanto, non opera uno spostamento nel tempo del momento al quale bisogna aver riguardo per determinare il valore del bene; momento che resta fissato in quello dell'emissione del decreto d'espropriazione (non del decreto d'occupazione), siccome bisogna tener conto delle caratteristiche dell'area espropriata allorquando il proprietario ne è privato, senza che possano avere influenza gli aumenti o le diminuzioni del valore del suolo dipendenti dall'espropriazione o dalla realizzazione dell'opera pubblica (v. Corte cost. nn. 283 e 442 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)