Sez. U - , Sentenza n. 14432 del 24/05/2023 (Rv. 667989 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Enunciazione in atto notarile di altri atti, scritti o verbali, non registrati - Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro - Condizioni - Recupero dell’imposta in rettifica dell’autoliquidazione - Modalità - Responsabilità solidale del notaio che roga l’atto enunciante - Sussistenza. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE VOLONTARIA - SOGGETTI OBBLIGATI - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI
Qualora in un atto notarile vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle stesse parti, ma non già registrati, l'imposta di registro dovuta per questi deve qualificarsi come imposta principale e, in rettifica dell'autoliquidazione, l'amministrazione può legittimamente richiederla emettendo un avviso di liquidazione, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti di essi non siano già cessati o cessino con l'atto che li enuncia; in tal caso, ai sensi dell'art. 57, comma 1, TUR, il notaio che ha rogato o autenticato l'atto enunciante è responsabile per il pagamento dell'imposta in solido con le parti dell'atto stesso.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)