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Sez. L, Sentenza n. 7768 del 23/08/1996 (Rv. 499321 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento ritorsivo - Impugnazione - Onere probatorio del lavoratore - Portata.
Stato
decisa il 1996-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499321-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Il lavoratore licenziato che censuri in sede di legittimità la sentenza di merito per aver negato il carattere ritorsivo del licenziamento, non può limitarsi a dedurre la mancata considerazione da parte del giudice di merito di circostanze rilevanti, in astratto, ai fini della ritorsione del recesso (quali le cariche rivestite, l'attività sindacale svolta o le precedenti iniziative giudiziarie intraprese con successo a tutela dei propri diritti) ma ha l'onere di indicare altresì gli elementi idonei a individuare la sussistenza di una rapporto di causalità fra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia, in difetto della quale indicazione deve escludersi il carattere discriminatorio del licenziamento, carattere che, inoltre, non può essere influenzato dalla precedente adozione da parte del datore di altro provvedimento disciplinare giudizialmente dichiarato illegittimo perché connotato da finalità ritorsive, attesa la necessità di collocare ciascun episodio nello specifico contesto che gli è proprio e non potendo l'accertamento giudiziario compiuto in relazione ad un fatto specifico spiegare effetti vincolanti in relazione ad un evento diverso e successivo.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)