Sez. U, Sentenza n. 1328 del 17/03/1978 (Rv. 390689 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - ORDINANZA IN CORSO DI CAUSA EX ART 700 COD PROC CIV - IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE E RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - ORDINANZA IN CORSO DI CAUSA EX ART 700 COD PROC CIV - IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE E RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA.*
Contro l'ordinanza in corso di causa con la quale il pretore, a norma dell'art 700 cod proc civ, abbia ordinato l'immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, e inammissibile sia il regolamento preventivo di giurisdizione che il ricorso per Cassazione ex art 111 Costituzione in quanto, in primo luogo, l'eventuale prevalenza dei rimedi specifici offerti in materia dalle leggi n 300 del 1970 e n 533 del 1973 con esclusione dei procedimenti speciali non tocca la Competenza giurisdizionale del pretore a decidere la causa di lavoro e cosi non da luogo ad una questione di giurisdizione; in secondo luogo, i provvedimenti d'urgenza, per la loro strumentalita, esauriscono la loro funzione con la decisione di merito, senza che sia ipotizzabile un'autonoma impugnazione e, quindi, il ricorso per Cassazione ex art 111 Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)