Sez. U, Sentenza n. 754 del 27/01/1983 (Rv. 425497 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - ORDINANZA DEL PRETORE - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - ORDINANZA DEL PRETORE - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Avverso l'ordinanza, con la quale il pretore, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., dispone la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non è esperibile autonoma impugnazione, né, quindi, il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento con natura cautelare e strumentale, destinato ad esaurire la sua funzione con la successiva decisione di merito. (V 3420/80, mass n 407250; (V 1328/78, mass n 390689).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)