Sez. U, Sentenza n. 17078 del 08/08/2011 (Rv. 618581 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Benefici economici in favore delle vittime del terrorismo - Procedimento speciale dinanzi al tribunale in composizione monocratica, di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 206 del 2004 - Applicabilità anche alle controversie in materia di benefici fiscali previsti dalle leggi n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004 - Sussistenza - Conseguenze - Deroga alla giurisdizione tributaria e devoluzione alla giurisdizione ordinaria - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di speciali elargizioni per le vittime del terrorismo e loro familiari, gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la dipendenza dell'invalidità (e il suo grado) ovvero della morte da atti o stragi di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento di tutti i benefici economici assicurati dalla legislazione in materia. Ne consegue che, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'IRPEF delle somme erogate a titolo di pensione, previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), avendo il legislatore inteso derogare, anche nella materia tributaria, alle norme sulla attribuzione della giurisdizione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 3, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 11 CORTE COST., Legge 03/08/2004 num. 206 art. 12, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)