Sez. 1, Sentenza n. 3813 del 02/05/1997 (Rv. 504037 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Proposizione nell'udienza di precisazione delle conclusioni - Divieto - Accettazione del contraddittorio - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 - per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla legge n. 353 del 1990, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado, risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda, pertanto la violazione di tale divieto - che è rilevabile anche d'ufficio, non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)