Sez. 3, Sentenza n. 6391 del 28/10/1983 (Rv. 431123 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE O DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - MANCANZA DI UN PROVVEDIMENTO FORMALE DI ESTROMISSIONE IN PRIMO GRADO - GIUDIZIO D'APPELLO - SVOLGIMENTO SENZA LA PARTECIPAZIONE DEL DANTE CAUSA - RITUALITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE O DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - MANCANZA DI UN PROVVEDIMENTO FORMALE DI ESTROMISSIONE IN PRIMO GRADO - GIUDIZIO D'APPELLO - SVOLGIMENTO SENZA LA PARTECIPAZIONE DEL DANTE CAUSA - RITUALITÀ - CONDIZIONI.*
In ipotesi di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso durante il giudizio di primo grado, il procedimento d'appello ritualmente si svolge senza la partecipazione del dante causa, pur in assenza di un provvedimento formale di estromissione allorché sia mancata l'impugnazione del dante causa, a quest'ultimo non è stata notificata l'impugnazione proposta dal successore a titolo particolare, risulti il difetto di interesse sul punto della controparte, sicché emerga chiaramente l'intento delle parti di non contrastare e del giudice di riconoscere l'estromissione in questione, implicitamente disposta con l'emanazione della sentenza d'appello tra le sole parti che, rispettivamente, hanno proposto il gravame e vi hanno resistito. (V 3369/81, mass n 413951; (V 1910/77, mass n 385626; (V 1489/77, mass n 385206).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)