Sez. 2, Sentenza n. 1489 del 22/04/1977 (Rv. 385206 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE O DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI SUOI CONFRONTI - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE O DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI SUOI CONFRONTI - NECESSITA.*
Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, intervenuto in corso di causa, priva l'alienante della qualita di parte solo qualora ne venga disposta l'estromissione, ai sensi dello art 111 terzo comma cod proc civ. pertanto, ove detto trasferimento si sia verificato nel corso del giudizio di primo grado, e non abbia comportato l'estromissione dell'alienante, deve riconoscersi allo alienante medesimo la veste di litisconsorte necessario nel giudizio di appello instaurato dall'acquirente, a norma ed agli effetti di cui all'art 331 cod proc civ. (V 281/75, mass n 373495).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)