Sez. 2, Sentenza n. 3369 del 22/05/1981 (Rv. 413951 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - OMESSA ESTROMISSIONE DELLO ALIENANTE - GIUDIZIO D'APPELLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ALIENANTE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - OMESSA ESTROMISSIONE DELLO ALIENANTE - GIUDIZIO D'APPELLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'ALIENANTE.*
Il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, intervenuto in corso di causa, priva l'alienante della qualita di parte solo qualora ne venga disposta la estromissione ai sensi dell'art 111, comma terzo, cod proc civ. pertanto, ove tale trasferimento si sia verificato durante il giudizio di primo grado, e non abbia comportato la estromissione, deve riconoscersi all'alienante la veste di litisconsorte necessario nel giudizio di appello instaurato dall'acquirente, a norma dell'art 331 cod proc civ. (Conf 1488/77, mass n 385206).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)