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Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 07/05/1973 (Rv. 363764 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IMPUGNAZIONE LIMITATA ALLE SPESE - DECISIONE - RIFERIMENTO ALLA SOCCOMBENZA VIRTUALE.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363764-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IMPUGNAZIONE LIMITATA ALLE SPESE - DECISIONE - RIFERIMENTO ALLA SOCCOMBENZA VIRTUALE.*

Qualora una sentenza di primo grado che dichiara cessata la materia del contendente viene impugnata soltanto nel capo relativo al regolamento delle spese processuali, il giudice d'appello ha l'Obbligo di decidere la questione devolutagli, secondo il principio della soccombenza virtuale e previ gli accertamenti necessari in ordine agli estremi della controversia sostanziale originariamente sorta tra le parti. (V 1710/71, mass n 352172).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)