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Sez. 1, Sentenza n. 9030 del 28/08/1995 (Rv. 493731 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Debiti sorti anteriormente - Compensazione con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria - Inammissibilità- Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493731-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

Dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum", nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria (nella specie, una banca, cui era stato conferito da una società un mandato all'incasso di crediti, con facoltà di compensazione, aveva incassato alcuni effetti, dopo la presentazione della domanda della società di ammissione alla procedura di concordato preventivo, compensandoli con crediti vantati verso la società in dipendenza di alcune anticipazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1252, Cod. Civ. art. 1732, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)