Sez. L - , Ordinanza n. 15090 del 11/06/2018 (Rv. 648959 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretari comunali - Retribuzione di posizione ex art. 41 del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 - Perequazione retributiva di cui al comma 5 - Applicabilità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di rapporto di impiego dei segretari comunali, la retribuzione di posizione ex art. 41 del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 non deve essere inferiore - in virtù del meccanismo di perequazione retributiva di cui al comma 5, applicabile alla indicata categoria di dipendenti - a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'Ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la ripetizione di importi corrisposti, a titolo di retribuzione di posizione, ad un segretario comunale, considerati in eccesso a seguito della accertata non debenza, in sede amministrativa, di somme erogate, al medesimo titolo, al personale dirigenziale incaricato della posizione più elevata).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/2001 art. 41 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)