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Sez. L - , Sentenza n. 5284 del 06/03/2018 (Rv. 647478 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretari comunali e provinciali - Retribuzione di posizione - Riallineamento ex art. 41, comma 5, del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 - Maggiorazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo - Computo - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647478-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali, ai fini dell'applicazione della regola - ex art. 41, comma 5, del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 - del c.d. "riallineamento" della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, si deve tener conto dell'importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all'interpretazione letterale del comma in questione, che, nell'attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall'altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del "riallineamento", sicchè è aderente alla "ratio" della disposizione pattizia - da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l'ente locale - che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/2001 art. 41 com. 5, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 41 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)