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Sez. L, Ordinanza n. 4571 del 21/02/2025 (Rv. 673784-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' | Collocamento in disponibilità - Successiva assegnazione ad ente di classe inferiore a quello di iscrizione - Conservazione del precedente trattamento economico percepito - Art. 43 c.c.n.l. del 16/05/2001 - Conservazione degli importi delle voci retributive menzionate - Esclusione - Diritto a mantenere il riallineamento di cui all'art. 41, comma 5, c.c.n.l. del 16/05/2001 - Assenza dei presupposti - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673784-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA'

Il segretario comunale collocato in disponibilità, e successivamente nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, ha diritto ai sensi dell'art. 43, comma 2, del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 a conservare il trattamento economico precedente, composto dalle voci previste dal comma 1 del medesimo articolo, ma non gli specifici importi ad esse relativi percepiti presso l'ultima sede di servizio, né, tantomeno, il riallineamento stipendiale di cui all'art. 41, comma 5, di detto c.c.n.l., che spetta solo laddove ne ricorrano i presupposti, legati alla presenza presso la sede assegnata di dirigenti da sovrintendere e coordinare.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 43, Contr. Coll. 16/05/2001 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)