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Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 08/06/2004 (Rv. 573427 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Giudizi iniziati anteriormente all'entrata in vigore della novella n. 353 del 1990 - Fatti pacifici - Condizioni - Mera non contestazione - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573427-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

Per i giudizi instaurati con rito ordinario anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato il primo comma dell'art. 167 cod. proc. civ. imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, perché i fatti addotti da una parte possano essere considerati incontroversi - e non richiedano quindi una prova specifica - non basta che essi non siano contestati dalla controparte, ma è necessario che questa li ammetta espressamente, ovvero assuma una condotta processuale che presupponga la loro sussistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)