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Sez. L, Sentenza n. 2415 del 02/03/1995 (Rv. 490871 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Pacificità di un elemento costitutivo della domanda - Rilevabilità d'ufficio dalla sua mancanza - Divieto - Mancata contestazione del fatto costitutivo nella memoria difensiva - Pacificità del fatto - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490871-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE

La circostanza che un elemento costitutivo della domanda sia pacifico opera da limite alla rilevabilità d'ufficio della sua mancanza. Nel rito del lavoro tale pacificità può derivare dalla mancata contestazione del fatto costitutivo nella memoria difensiva di costituzione in primo grado ed in appello, in relazione all'onere posto dagli artt. 416, ultimo comma, e 436, secondo comma, cod. proc. civ., a carico rispettivamente del convenuto e dell'appellato, di "prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" e di compiere una "dettagliata esposizione di tutte le sue difese". (nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva determinato le spettanze di un lavoratore subordinato sulla base dei contratti collettivi del settore, senza verificare l'adesione alle associazioni stipulanti di un datore di lavoro che, come evidenziato dalla S.C., non aveva contestato nelle sue difese la dedotta applicabilità dei contratti di categoria ed inoltre aveva affermato di avere sempre riconosciuto retribuzioni e ferie nelle misure previste dagli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)