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Sez. 1, Sentenza n. 6623 del 18/07/1997 (Rv. 506133 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Nozione - Configurabilità - Condizioni - Mancata contestazione del fatto dedotto dalla controparte - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506133-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

Perché un fatto allegato da una parte possa considerarsi "pacifico", si da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione, non esistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte. Occorre invece che lo stesso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)