Sez. 6, Sentenza n. 221 del 13/01/2000 Cc. (dep. 22/02/2000) Rv. 217093 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Custodia cautelare in carcere - Condizione della previsione di pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione - Evasione di soggetto trovantesi agli arresti domiciliari - Applicabilità di tale condizione - Esclusione - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In tema di condizioni per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere, la condizione della previsione di una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione, di cui all'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen., è derogata, a norma del comma terzo del medesimo articolo, nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. Ne consegue che è applicabile la custodia cautelare in carcere a chi evada dagli arresti domiciliari, nonostante che la pena prevista per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sia inferiore al limite dei quattro anni di reclusione, trattandosi appunto di condotta che integra una trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)