Sez. 6, Sentenza n. 3402 del 08/11/1996 Cc. (dep. 04/02/1997) Rv. 208660 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Custodia cautelare - Pericolo di commissione di reati della stessa specie - Limite edittale di quattro anni per l'adozione di detta misura - Evasione - Deroga ai limiti posti dall'art. 280 cod. proc. pen. - Sussistenza - Deroga al limite posto dall'ultima parte della lettera c) del comma primo dell'art. 274 cod. proc. pen. - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di evasione, l'art. 3 del D. L. 13 maggio 1991, n. 152, consente di procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza delle persone che hanno posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen., e consente di applicare nei loro confronti misure coercitive anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen.; tuttavia tale norma non è idonea a derogare alla nuova disposizione dell'art. 274, comma primo, lett. c), che prevede, in caso di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, che le misure di custodia cautelare possono essere disposte solo se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni. Ne consegue che, in detta fattispecie, il provvedimento applicativo della misura custodiale non può essere legittimamente motivato con riferimento esclusivo al pericolo di reiterazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 286 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)