Sez. 6, Sentenza n. 1576 del 11/04/1996 Cc. (dep. 11/06/1996) Rv. 205664 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di commissione di reati della stessa specie - Modifica introdotta con l'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 332 - Limite edittale di quattro anni per l'adozione della misura - Evasione - Deroga ai limiti posti dall'art. 280 cod. proc. pen. - Sussistenza - Deroga al limite posto dall'ultima parte della lettera c) del comma primo dell'art. 274 - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
In tema di evasione, l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 consente di procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza delle persone che hanno posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen., e consente di emettere nei loro confronti misure cautelari superando i limiti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., tuttavia tale norma non è idonea a derogare alla nuova disposizione dell'art. 274 cod. proc. pen. in tema di limiti edittali di riferimento per poter disporre la misura cautelare per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sicché la misura cautelare non potrà essere legittimamente motivata facendo riferimento esclusivamente al pericolo di reiterazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 3, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)