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Sez. 1, Sentenza n. 10352 del 19/10/1993 (Rv. 483990 - 01)

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale | Credito opposto in compensazione - Liquidità - Requisito - Mancanza - Domanda principale e domanda riconvenzionale - Separazione - Provvedimento - Ammissibilità - Sindacato in sede di legittimità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483990-01

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale

Nel caso in cui ad una domanda di pagamento proposta in via principale venga contrapposta, in via riconvenzionale, una domanda produttiva anche di effetti estintivi dell'obbligazione di cui alla richiesta formulata in via principale, la contestualità della pronuncia giudiziale in merito ad entrambe le domande si rende necessaria solo quando il credito fatto valere in via riconvenzionale abbia i caratteri della omogeneità, esigibilità e liquidità, ovverosia quando si versi in tema di compensazione legale (art. 1243, comma primo, cod. civ.). Quando, invece, pur in presenza di crediti entrambi omogenei ed esigibili, solo il credito dell'attore è liquido, mentre quello opposto in compensazione non è tale, pur apparendo di pronta e facile liquidazione, la separazione delle due domande ben può essere disposta dal giudice a norma del comma secondo dell'art. 1243 cod. proc. civ., con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, senza che rilevi in contrario la facilità della liquidazione del controcredito, costituendo un connotato tipico della compensazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)