Sez. 3, Sentenza n. 157 del 05/01/2005 (Rv. 578741 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Compensazione - Credito di non facile e pronta liquidazione - Obbligo del giudice di decidere - Condizioni - Eventuale ricorso al criterio equitativo - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
Il giudice deve decidere sul credito opposto in compensazione anche allorchè non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non eccedente la sua competenza per materia o valore; tuttavia, ove nella compensazione ricorra al criterio equitativo di cui agli articoli 1226 e 2056 del cod. civ., tale criterio deve importare la previa individuazione delle due poste da comparare, con analitica e circostanziata indicazione delle componenti patrimoniali, in modo da rendere palese e chiara l'individuazione dell'iter logico seguito nella valutazione equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)