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Sez. 1, Sentenza n. 2105 del 06/04/1982 (Rv. 419978 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO TRIBUTARIO PREVISTO DAL D.L. N. 660 DEL 1973 - ULTIMO IMPONIBILE DEFINITO IN UNO DEI PERIODI D'IMPOSTA ANTERIORE AL 1973 - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419978-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO TRIBUTARIO PREVISTO DAL D.L. N. 660 DEL 1973 - ULTIMO IMPONIBILE DEFINITO IN UNO DEI PERIODI D'IMPOSTA ANTERIORE AL 1973 - NOZIONE.*

In materia di imposte dirette, ciascuna obbligazione tributaria sorge in corrispondenza di un periodo d'imposta (di regola, anno solare), nel senso che essa si riferisce ai redditi realizzati nell'arco di tempo compreso tra l'inizio e la fine del periodo considerato, a nulla rilevando che essi siano stati prodotti in tutto o solo in parte del periodo stesso. Di conseguenza, in Mancanza di una diversa disposizione al riguardo, anche ai fini dell'applicazione del cosiddetto condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, per ultimo imponibile definito in uno dei periodi d'imposta anteriore al 1973, sul quale, ai sensi dell'art. 3 della legge, va calcolato, agli effetti del condono, l'aumento del 10 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta successivi, si intende quello definito per uno degli anni solari anteriori al 1973, pur se la produzione del reddito sia avvenuta soltanto in alcuni mesi dell'anno, senza la possibilità, in tale ipotesi, di ragguagliare a quello di detti mesi l'ammontare del reddito per l'intero anno.*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)