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Sez. L, Sentenza n. 1039 del 13/02/1990 (Rv. 465294 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - VALUTAZIONE DEI CRITERI IN CONCORSO FRA LORO - LIMITI - PREVALENZA DI UNO DI ESSI - AMMISSIBILITÀ - CONTESTAZIONI RELATIVE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - VERIFICA DELLA DIRETTIVA E RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DELLA PREFERENZA ACCORDATA - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465294-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - VALUTAZIONE DEI CRITERI IN CONCORSO FRA LORO - LIMITI - PREVALENZA DI UNO DI ESSI - AMMISSIBILITÀ - CONTESTAZIONI RELATIVE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - VERIFICA DELLA DIRETTIVA E RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DELLA PREFERENZA ACCORDATA - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la prevista necessità (art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965) che i criteri di selezione del personale da licenziare vengano osservati in "concorso fra loro", se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude che il risultato di questa conduca ad accordare prevalenza ad uno solo di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecniche e produttive, attinenti all'economicità del reparto o servizio, sempre che tale Determinazione trovi giustificazione in fattori obiettivi e non sia perciò arbitraria ed immotivata: in presenza di contestazioni al riguardo, mentre grava sul datore di lavoro l'Onere di provare la sussistenza di fattori siffatti, compete al giudice del merito la verifica dell'obiettiva e razionale giustificazione della preferenza assegnata all'uno o all'altro di parametri stabiliti dall'accordo suddetto, con valutazione che si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. (V 4267/85, mass n 441759; (V 1561/82, mass n 419978).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)