Sez. 1, Sentenza n. 2134 del 26/03/1983 (Rv. 426991 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO TRIBUTARIO PREVISTO DAL D.L. N. 660 DEL 1973 - ULTIMO IMPONIBILE DEFINITO IN UNO DEI PERIODI D'IMPOSTA ANTERIORE AL 1973 - NOZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - CONDONO TRIBUTARIO PREVISTO DAL D.L. N. 660 DEL 1973 - ULTIMO IMPONIBILE DEFINITO IN UNO DEI PERIODI D'IMPOSTA ANTERIORE AL 1973 - NOZIONE.*
Ai fini dell'applicazione del cosiddetto condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, per ultimo imponibile definito in uno dei periodi d'imposta anteriore al 1973, sul quale va calcolato, agli effetti del condono, l'aumento del 10 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta successivi, si intende quello definito per uno degli anni solari anteriori al 1973, pur se la produzione del reddito sia avvenuta soltanto in alcuni mesi dell'anno, senza che, in tale ipotesi, sia consentito ragguagliare ad anno l'ammontare del detto reddito. (Conf 2105/82, mass n 419978).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 3 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)