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Sez. 1, Sentenza n. 549 del 24/01/1981 (Rv. 411024 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITA DEI LIQUIDATORI - ESTENSIONE ALLO AMMINISTRATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411024-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA TASSABILI IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITA DEI LIQUIDATORI - ESTENSIONE ALLO AMMINISTRATORE - CONDIZIONI.*

La responsabilita per il mancato pagamento, con le attivita di liquidazione, delle imposte dovute da una societa tassabile in base al bilancio, posta dall'art 265 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 a carico dei 'liquidatorì, sussiste nei confronti di tutti coloro che, pur a prescindere da espressa investitura, si siano concretamente occupati della realizzazione del patrimonio sociale, al fine di estinguere le passivita e distribuire eventuali residui, e, quindi, anche nei confronti dell'amministratore che abbia posto in essere tali operazioni di liquidazione, prima del formale instaurarsi della liquidazione medesima. (Conf 2925/78, mass n 392347; (Conf 1273/78, mass n 390634).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)