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Sez. 1, Sentenza n. 1273 del 14/03/1978 (Rv. 390634 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA TASSABILI IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITA DEI LIQUIDATORI O DEGLI AMMINISTRATORI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE FACENTI CAPO ALLA SOCIETA - FONDAMENTO - CONDIZIONI - PREVIO INFRUTTUOSO ESPERIMENTO DI AZIONE ESECUTIVA CONTRO LA SOCIETA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390634-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETA TASSABILI IN BASE A BILANCIO - RESPONSABILITA DEI LIQUIDATORI O DEGLI AMMINISTRATORI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE FACENTI CAPO ALLA SOCIETA - FONDAMENTO - CONDIZIONI - PREVIO INFRUTTUOSO ESPERIMENTO DI AZIONE ESECUTIVA CONTRO LA SOCIETA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La responsabilita dei liquidatori o degli amministratori di una societa tassabile in base a bilancio, prevista, per il pagamento delle imposte dirette facenti capo alla societa medesima, dall'art 265 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, trova fonte in un rapporto obbligatorio autonomo e distinto da quello tributario, non solidale ne sussidiario, il quale nasce ope legis per effetto della sussistenza di attivita nel patrimonio della societa in liquidazione, ovvero di quella per la quale si sia verificata una causa di scioglimento ed indipendentemente dall'apertura formale dello stato di liquidazione, nonche per effetto della circostanza della distrazione di tali attivita, da parte dei liquidatori od amministratori, a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. L'amministrazione finanziaria, pertanto, la quale provi la ricorrenza degli indicati elementi obiettivi, puo far valere detta responsabilita senza necessita di preventivo infruttuoso esperimento di Azione esecutiva contro la societa, a prescindere da dolo o colpa dei liquidatori od amministratori, e, con particolare riguardo a questi ultimi, per le imposte dovute tanto prima che dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della societa (nella specie, scadenza del termine), ancorche non seguita da una formale delibera di messa in liquidazione da parte dell'assemblea. (V 3411/77, mass n 386959; (V 2972/77, mass n 386513).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)