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Sez. 1, Sentenza n. 1761 del 15/03/1984 (Rv. 433828 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ TASSABILE IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITÀ - DELL'AMMINISTRATORE SVOLGENTE DI FATTO ATTIVITÀ DI LIQUIDATORE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433828-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - PERSONE GIURIDICHE - SOCIETÀ TASSABILE IN BASE A BILANCIO - MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - RESPONSABILITÀ - DELL'AMMINISTRATORE SVOLGENTE DI FATTO ATTIVITÀ DI LIQUIDATORE - CONFIGURABILITÀ.*

Il solo fatto formale dell'avvenuta nomina dei liquidatori di una società tassabile in base al bilancio non basta ad escludere la responsabilità ex art. 265 del testo unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, a carico degli amministratori, quando essi, prima della formale messa in liquidazione della società, abbiano, di fatto, esaurito le attività sociali destinandole a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, sì che sia materialmente impossibile il pagamento di dette imposte nella fase di liquidazione, per difetto di attivo. In tale ipotesi, la responsabilità per il mancato pagamento delle imposte non può ascriversi ai liquidatori, ma agli amministratori per la liquidazione da essi di fatto compiuta dell'attivo sociale, ove ne ricorrano i presupposti. (Conf 3685/81, mass n 414323; (Conf 549/81, mass n 411024; (Conf 328/81, mass n 410778; (Conf 3593/80, mass n 407434).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)