Sez. 1, Sentenza n. 3749 del 15/03/2001 (Rv. 544778 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Natura e funzione del relativo giudizio - Opposizione del comproprietario di bene indiviso - Estensione degli effetti dell'opposizione anche nei confronti degli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non tende all'accertamento del diritto reale a favore del soggetto che, indicato come proprietario nella procedura espropriativa, come tale si legittima all'opposizione; piuttosto, oggetto esclusivo di quel giudizio è costituito dalla determinazione definitiva dell'indennità dovuta per l'espropriazione del bene unitariamente considerato. Ne consegue che, nel caso di espropriazione di un bene indiviso, l'opposizione proposta dal singolo comproprietario avverso la stima amministrativa estende i suoi effetti anche nei confronti di ogni altro comproprietario rimasto estraneo al giudizio; e, come non può configurarsi il litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, così non spetta al giudice dell'opposizione di determinare la quota del diritto del comproprietario opponente che si traduca in quota corrispondente del diritto di credito dell'indennità depositata (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva determinato la quota di indennità spettante al solo opponente - nel giudizio del quale non erano partecipi né gli altri comproprietari, né i titolari dei diritti parziari sul fondo - ed aveva disposto l'integrazione del deposito già eseguito, limitatamente a quella quota).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)