Sez. 1, Sentenza n. 10680 del 11/08/2000 (Rv. 539489 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio relativo - Natura e contenuto - Domanda di attribuzione e ripartizione tra gli esproprianti delle quote della somma dovuta - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cosiddetta "opposizione alla stima" non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, ma si caratterizza come giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice, il quale, in mancanza di specifica istanza, da parte dell'espropriante, di ridurre l'indennità stabilita in via amministrativa, deve decidere unicamente sulla richiesta dell'opponente di un'indennità maggiore rispetto a quella fissata in sede amministrativa. La conseguente decisione interviene tra "i proprietari e gli altri interessati" (art. 19 della legge n. 865 del 1971), i primi dei quali vanno identificati nei soggetti iscritti nei registri o negli atti catastali, con possibilità di estensione agli eredi o aventi causa, mentre i secondi sono immediatamente individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari. La stessa decisione ha contenuto giurisdizionale limitatamente all'ordine di deposito delle eventuali somme aggiuntive, lasciando impregiudicata l'attribuzione delle singole quote, cui è preordinato l'apposito procedimento camerale (artt. 30 e segg., 52 e segg. della legge n. 2359 del 1865), con implicazioni che possono legittimamente dar luogo ad un procedimento contenzioso nelle forme ordinarie, in caso di controversia tra i pretendenti alle somme dovute (la S.C. ha così confermato la sentenza impugnata, la quale, limitandosi a giudicare sull'indennità, aveva omesso di provvedere sulla domanda degli espropriati che, in conflitto tra loro, avevano chiesto la pronuncia sull'effettiva titolarità e la ripartizione delle somme dovute dall'espropriante).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)