Sez. 2, Sentenza n. 157 del 22/01/1969 (Rv. 338074 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - PARTE DESTINATARIA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - PARTE ISTANTE DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE - PARTE DESTINATARIA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - PARTE ISTANTE DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA.*
Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notificazione della sentenza al domicilio reale della parte gia costituita a mezzo di procuratore non e idonea a far decorrere detto termine per la sola parte innanzi indicata, mentre lo e per la parte ad iniziativa della quale la notificazione e stata effettuata. (sulla prima parte, V 2385-68, massima n 335057 1640-67, massima n 328446 sulla seconda parte V 2500-67, massima n 329814 1995-65 2691-64 826-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)