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Sez. 2, Sentenza n. 7783 del 08/06/2001 (Rv. 547332 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Contenuto sostanziale dell'eccezione formulata - Accertamento - Qualificazione giuridica - Nullità o annullabilità - Potere del giudice di merito.
Stato
decisa il 2001-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547332-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Fermo il rispetto delle allegazioni di fatto prospettate dalla parte, una volta che questa abbia dedotto il fatto asseritamente invalidante, spetta al giudice ricondurlo alla categoria della nullità ovvero dell'annullabilità, con la conseguenza che, permanendo immutata la situazione di fatto, la circostanza che il giudice qualifichi nullità la situazione che la parte abbia prospettato in termini di annullabilità, non concreta il vizio di ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)