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Sez. 3, Sentenza n. 5442 del 14/03/2006 (Rv. 587662 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Contenuto sostanziale della pretesa azionata - Accertamento - Necessità - "Error in procedendo" per omessa pronuncia - Accertamento del giudice di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587662-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. Allorché sia denunciato l'"error in procedendo" per omessa pronuncia su un capo di domanda che si afferma regolarmente proposto, spetta al giudice di legittimità il potere-dovere di procedere direttamente all'esame e alla interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, perché dagli atti processuali risultava evidente che la società ricorrente aveva proposto in via principale, domanda di condanna di un Ministero all'erogazione di un contributo richiesto, e anche, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno derivatole dalla dedotta illegittimità del comportamento del Ministero, ritenuta invece domanda nuova dal giudice di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)