Sez. 3, Sentenza n. 38046 del 27/06/2013 Ud. (dep. 17/09/2013) Rv. 256434 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Deposito temporaneo - Art. 183, lett. bb), D.Lgs. n. 152 del 2006 - Condizioni di operatività - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano i limiti volumetrici previsti dall'art. 183, lett. bb), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)