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Sez. 3, Sentenza n. 39544 del 11/10/2006 Ud. (dep. 30/11/2006) Rv. 235705 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Deposito temporaneo - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Condizioni di operatività - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235705-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito quale temporaneo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 163 lett. m) D.Lgs. n. 152 del 2006, il produttore dei rifiuti può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 163

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)