Sez. 3, Sentenza n. 39544 del 11/10/2006 Ud. (dep. 30/11/2006) Rv. 235705 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Deposito temporaneo - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Condizioni di operatività - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito quale temporaneo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 163 lett. m) D.Lgs. n. 152 del 2006, il produttore dei rifiuti può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 163
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)