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Sez. 3, Sentenza n. 8061 del 23/01/2013 Ud. (dep. 20/02/2013) Rv. 254754 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione illecita dei rifiuti - Deposito temporaneo - Nozione - Luogo di produzione e di deposito - Contiguità - Estensione della nozione al luogo di deposito - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254754-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto penalmente rilevante il deposito dei rifiuti avvenuto non nel luogo di raccolta ma su un piazzale privo dei necessari presidi di sicurezza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)