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Sez. 1, Sentenza n. 11097 del 05/11/1998 (Rv. 520376 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata della violazione - Omissione - Conseguenze - Invalidità della successiva ordinanza - ingiunzione - Esclusione - Condizioni - Notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni dall'accertamento.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520376-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa contestazione immediata della violazione non invalida (finanche nel caso in cui essa risulti in concreto possibile) la successiva ordinanza - ingiunzione a condizione che si sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni dall'accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)