Sez. 1, Sentenza n. 11097 del 05/11/1998 (Rv. 520376 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata della violazione - Omissione - Conseguenze - Invalidità della successiva ordinanza - ingiunzione - Esclusione - Condizioni - Notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni dall'accertamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, l'omessa contestazione immediata della violazione non invalida (finanche nel caso in cui essa risulti in concreto possibile) la successiva ordinanza - ingiunzione a condizione che si sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni dall'accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)